Covid-19: I paesi nei quali poter viaggiare 2021

Quali sono i paesi che stanno aprendo al turismo con partenza dall’Italia?

aggiornamento Marzo 2021

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 30 aprile 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso associata, COVID-19.

In base al decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, con cui si proroga lo stato di emergenza, è stato disposto che, sull’intero territorio nazionale, si applicano una serie di misure restrittive agli spostamenti. Ulteriori misure per il territorio nazionale sono contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, che regola anche gli spostamenti da/per l’estero e rimane in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.

Pertanto, sul territorio nazionale sono in vigore misure differenziate, articolate in base a quattro fasce di rischio (bianca, gialla, arancione, rossa). L’appartenenza di una Regione o Provincia autonoma, o altra area del territorio, a una o all’altra fascia è soggetta a revisione periodica. Le misure previste, in linea generale, per ciascuna fascia di rischio, sono indicate qui.

Possono essere disposte ulteriori limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui).

Clicca qui per consultare la normativa vigente.

E’ disponibile un questionario per chi è in partenza per l’estero o deve rientrare in Italia, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l’ingresso in Italia né nel Paese di destinazione.

In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l’Azienda Sanitaria competente per territorio. Per spostamenti dall’Italia all’estero, si raccomanda di consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri e di prendere contatto anche con l’Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia.

VAI AL QUESTIONARIO

 

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO FINO AL 5 MARZO 2021

Gli spostamenti da/per l’estero sono regolati dal DPCM 14 gennaio 2021, in vigore dal 16 gennaio fino al 5 marzo 2021. Il DPCM continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Tali elenchi sono contenuti nell’Allegato 20 e possono essere modificati con apposita Ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Alcune, specifiche misure per gli spostamenti da/per il Regno Unitosono contenute nell’Ordinanza 9 gennaio 2021 del Ministro della Salute, che è stata prorogata con DPCM 14 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, fatta salva la possibilità di adottare nuove misure. Specifiche restrizioni sono in vigore, fino al 5 marzo 2021, per il traffico aereo e gli ingressi dal Brasile (Ordinanza 13 febbraio 2021 del Ministro della Salute), nonché per gli ingressi dall’Austria (Ordinanza 13 febbraio 2021).

Il DPCM 14 gennaio 2021 conferma le misure già contenute nel precedente decreto. Di seguito sono riportati gli elenchi di Paesi e le disposizioni relative a ingresso in Italia e spostamenti dall’Italia.

A – San Marino, Città del Vaticano: nessuna limitazione.

B –Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPCM 14 gennaio 2021. Al momento, nessuno Stato rientra in questo elenco.

SPOSTAMENTI dall’Italia e INGRESSO/RIENTRO in Italia: sono consentiti gli spostamenti da/per i Paesi in elenco B, senza obbligo di motivazione. È necessario verificare sempre la normativa prevista per l’ingresso in ciascun Paese, in quanto potrebbero essere previste limitazioni da parte delle Autorità locali. Si raccomanda di consultare le Schede Paese di interesse, su ViaggiareSicuri. Al rientro in Italia, fatte salve le limitazioni eventualmente previste su base regionale, vige solo l’obbligo di compilare un’auto-dichiarazione.

C  – Austria (con limitazioni specifiche, descritte nel paragrafo dedicato), Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, LituaniaLussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

SPOSTAMENTI dall’Italia: in base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per i Paesi dell’elenco C sono consentiti senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni previste in Italia su base regionale). È sempre possibile che questi Paesi prevedano restrizioni all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA: Per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare un’autodichiarazione, è obbligatorio informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente, sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano. In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

Sono previste eccezioni all’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico o a isolamento fiduciario. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.

ATTENZIONE – AUSTRIA

Le disposizioni indicate di seguito sono in vigore dal giorno successivo a quello di adozione dell’Ordinanza 13 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021.

L’ingresso e il transito nel territorio italiano, per le persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato per un tempo superiore a 12 ore in Austria, sono consentiti secondo la seguente disciplina:

a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;

c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giornipresso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;

d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, ad alcune categorie di viaggiatori, tra cui i lavoratori transfrontalieri, non si applicano le disposizioni precedenti, ma è comunque prevista una disciplina particolare, descritta di seguito. Le disposizioni descritte da a) a d) non si applicano:

  1. all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
  2. al personale viaggiante;
  3. ai movimenti da e per San Marino e Città del Vaticano;
  4. agli ingressi  per  motivi  di  lavoro  regolati  da  speciali protocolli  di  sicurezza,  approvati  dalla   competente   autorità sanitaria;
  5. a  chiunque  transita,  con  mezzo  privato,  nel  territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo  scadere  di  detto  termine,  di  lasciare  immediatamente   il territorio nazionale o,  in  mancanza,  di  iniziare  il  periodo  di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  6. al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di  cui  all’art.  13  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  7. ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  8. agli alunni e agli studenti per la frequenza di  un  corso  di studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la settimana;
  9. agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di  gara e  accompagnatori,  rappresentanti  della  stampa   estera   per   la partecipazione alle competizioni sportive di cui  all’art.  1, comma 10, lettera  e)  del DPCM 14 gennaio 2021

Tuttavia, per le categorie indicate da 1 a 9, sussiste l’obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nei 7 giorni antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

ATTENZIONE – REGNO UNITO di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (esclusi le isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro e i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali, a cui si applica il normale regime previsto per i Paesi in Elenco E)

La disciplina indicata di seguito si basa su quanto disposto dall’Ordinanza 9 gennaio 2021 del Ministro della Salute, che è stata prorogata dal DPCM 14 gennaio 2021 (art. 14) fino al 5 marzo 2021.

SOGGIORNO O TRANSITO IN REGNO UNITO– MODALITA’ DI INGRESSO IN ITALIA

L’Ordinanza 9 gennaio 2021 prevede, in linea generale, il divieto di ingresso in Italia per coloro che abbiano soggiornato/transitato in Regno Unito nei 14 giorni precedenti al tentativo di ingresso in Italia.

Il traffico aereo è consentito, ma solo a determinate condizioni.

Possono entrare/rientrare in Italia, dopo un soggiorno/transito in Regno Unito nei 14 giorni precedenti, a condizione di non presentare sintomi compatibili con COVID-19, solamente:

  1. Le persone che hanno residenza anagrafica in Italia da prima del 23 dicembre 2020

Ovvero

  1. Le persone che si trovino in stato di assoluta necessità.

Entrambe le condizioni sono da autocertificare. L’autocertificazione è soggetta a controllo da parte delle autorità competenti.

A coloro che rientrino in una delle due categorie precedenti, l’ingresso/rientro in Italia è consentito, a condizione di:

a) presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il secondo test è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;

c) indipendentemente dal risultato del test, sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora nei termini di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

A coloro che non rientrano nei criteri indicati (residenza anagrafica in Italia da prima del 23 dicembre 2020 o assoluta necessità), continua ad applicarsi il divieto di ingresso, nei termini previsti dall’Ordinanza 9 gennaio 2021.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 7 del DPCM 14 gennaio 2021, le disposizioni di cui all’ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

Non sono previste altre eccezioni. 

SPOSTAMENTI VERSO IL REGNO UNITO:

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (inclusi isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro e i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali) rientra in Elenco E. Di conseguenza, ci si può recare in Regno Unito solo per i motivi indicati all’art. 6 comma 1 del DPCM 14 gennaio 2021. Si può partire per il Regno Unito per comprovati motivi di lavoro, salute, studio, assoluta urgenza, rientro presso il domicilio, l’abitazione o la residenza (per maggiori dettagli, vedere il paragrafo dedicato all’Elenco E).

D – Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPCM 14 gennaio 2021:

SPOSTAMENTI VERSO PAESI DELL’ELENCO D: per la normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DA PAESI DELL’ELENCO D: All’ingresso/rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai Paesi dell’elenco D,  è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

Sono previste eccezioni all’obbligo di isolamento in rientro dai Paesi dell’elenco D. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.

E-  Resto del mondo (vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi – si ricorda che il Regno Unito è in Elenco E. Tuttavia, la disciplina delle modalità di ingresso per coloro che provengono direttamente dal Brasile o dal Regno Unito, o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti, differisce da quella normalmente prevista per l’Elenco E ed è indicata nei paragrafi dedicati.)

SPOSTAMENTI VERSO PAESI DELL’ELENCO E: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DA PAESI DELL’ELENCO E: Il rientro/l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). Il DPCM 14 gennaio 2021 conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro. L’autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). È inoltre necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.

Sono previste eccezioni all’obbligo di isolamento in rientro dai Paesi dell’elenco E. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.

ATTENZIONE – BRASILE

Il Brasile fa parte dell’Elenco E. Tuttavia, il Ministro della Salute, prima con Ordinanza 16 gennaio 2021, poi con l’Ordinanza del 13 febbraio 2021, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma efficace dalla data di adozione e fino al 5 marzo 2021, ha disposto la sospensione del traffico aereo dal Brasile e il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia, con limitatissime eccezioni, descritte qui di seguito.

L’ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti solo a condizione che i viaggiatori:

    • non manifestino sintomi da COVID-19 e
    • abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore all’Ordinanza 13 febbraio 2021.

Ove non si presentino sintomi da COVID-19, rientrano nell’eccezione al divieto di ingresso anche:

    • funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti  diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari  e  impiegati  consolari,  personale   militare, compreso quello in rientro dalle  missioni  internazionali,  e  delle forze di polizia, personale del Sistema  di  informazione  per  la sicurezza della Repubblica e  dei  vigili  del  fuoco  nell’esercizio delle loro funzioni;
    • coloro il cui ingresso sia autorizzato dal Ministero della salute italiano, per inderogabili motivi di necessità, indipendentemente dalla residenza anagrafica.

Solo se si rientra in una delle categorie precedentemente indicate, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:

a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;

c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora nei termini di cui all’articolo 8, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;

d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, le disposizioni descritte per gli ingressi dal Brasile non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

Per informazioni in merito a biglietti aerei già acquistati, è necessario rivolgersi alla compagnia aerea di riferimento.

I connazionali che, trovandosi in Brasile, abbiano bisogno di assistenza, possono rivolgersi all’Ambasciata d’Italia a Brasilia e ai Consolati italiani competenti in base alla circoscrizione di appartenenza. I contatti sono indicati nella Scheda Paese Brasile di questo sito web.

 

ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI TEST E/O ISOLAMENTO FIDUCIARIO

Fatte salve le specifiche disposizioni adottate per Austria, Regno Unito e Brasile (Paesi ai quali non si applicano le eccezioni generali descritte di seguito, essendo soggetti a una disciplina diversa per ciascuno dei tre), sono previste alcune, limitate eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di test molecolare o antigenico.

A condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19 e fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione, le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone NON si applicano:

a) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

b) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

c) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia c’è stato un soggiorno o un transito dai Paesi dell’Elenco C, il test molecolare o antigenico rimane d’obbligo.

d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell’esercizio delle loro funzioni;

h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

i) agli ingressi mediante voli “Covid-tested” (vedere sezione dedicata), conformemente all’ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

l) agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera per la partecipazione alle competizioni sportive di cui all’articolo 1, comma 10, lettera e) che, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, si sono sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo.

L’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone, inoltre, non si applica:

  • all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
  • al personale viaggiante;
  • agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
  • agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Per informazioni sulle modalità di applicazione di quest’ultima esenzione, si raccomanda di consultare la procedura indicata dal Ministero della Salute, a questo link.

Alcuni Esempi:

Lettera a)

Il cittadino italiano che, per motivi di salute, fa ingresso in Italia per 3 giorni, provenendo dalla Tunisia, dove è residente, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.  

Il cittadino indiano residente negli Stati Uniti (e da lì proveniente) che, per motivi di lavoro, deve entrare in Italia per 4 giorni, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.

Un cittadino della Repubblica Ceca e da lì proveniente, senza altri soggiorni o transiti nei 14 giorni precedenti, che debba entrare in Italia per motivi di salute, ad esempio per sottoporsi ad una visita o ad un intervento chirurgico, con una permanenza in Italia di 4 giorni, può entrare senza obbligo di test molecolare o antigenico (solo se la permanenza in Italia non supera i 5 giorni in totale).

Lettera b):

Un cittadino serbo, in transito via terra con la propria auto per recarsi in Portogallo, può attraversare l’Italia senza obbligo di isolamento fiduciario se la sua permanenza in Italia non supera le 36 ore.

Lettera c)

Il cittadino australiano, proveniente dall’Australia, con uno scalo negli Emirati Arabi Uniti, senza altri soggiorni o transiti nei 14 giorni precedenti, che entra in Italia perché la sua azienda lo ha trasferito presso la propria sede italiana, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria, indipendentemente dalla durata della permanenza in Italia. 

Il cittadino tedesco, proveniente dagli Stati Uniti, senza altri soggiorni o transiti nei 14 giorni precedenti, che debba entrare in Italia per motivi di lavoro, indipendentemente dalla durata del soggiorno di lavoro in Italia, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.

Attenzione – Soggiorni/Transiti dai Paesi dell’elenco C:

Il cittadino francese che deve entrare in Italia dalla Francia perché deve prendere servizio in Italia o deve recarsi in Italia per altri motivi di lavoro, deve sottoporsi a test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti all’ingresso in Italia.

Il cittadino giapponese che risiede nei Paesi Bassi (o che ha soggiornato in Spagna nei 14 giorni precedenti) e deve entrare in Italia per comprovati motivi di lavoro, per oltre 120 ore, deve sottoporsi in ogni caso a test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti all’ingresso in Italia.

VOLI COVID-TESTED

Il Ministro della Salute ha emanato l’Ordinanza 23 novembre 2020, contenente misure urgenti per la sperimentazione di voli “Covid-tested”. L’Ordinanza è stata prorogata fino al 5 marzo 2021.

Sono considerati voli “Covid-tested” i voli per i quali l’imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell’imbarco o a seguito di   presentazione   di   certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT- PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, non oltre le 48 ore precedenti all’imbarco.

In via sperimentale, alle persone che intendono  fare  ingresso nel territorio nazionale con  voli  “Covid-tested”,  operativi  dagli aeroporti di Francoforte – Frankfurt  am  Main,  Monaco  di  Baviera – Franz Josef Strauss; Atlanta – Hartsfield-Jackson,  New  York – John Fitzgerald Kennedy e Newark Liberty, con destinazione  l’aeroporto internazionale  Leonardo  da  Vinci  di  Fiumicino, è  consentito l’ingresso e il transito nel territorio nazionale  senza  necessità, laddove  previsto,  di  rispettare  gli  obblighi   di   sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario previsti.

All’ingresso/rientro in Italia, presso l’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, i passeggeri possono essere nuovamente sottoposti a test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone.

Nel caso di mancato imbarco sul volo “Covid-tested”, per risultato positivo al COVID-19, è previsto, a cura del vettore aereo, il rimborso del biglietto o l’emissione di un voucher di pari importo su richiesta del passeggero, entro quattordici giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per diciotto mesi dall’emissione.

Per informazioni sull’effettiva operatività dei voli “Covid-tested” sulle tratte per le quali è in corso la sperimentazione, è necessario rivolgersi direttamente alle compagnie aeree.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

La dichiarazione per l’ingresso in Italia è disponibile cliccando qui. 

Per quesiti più specifici in merito all’ingresso nel Paese, si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera o la Prefettura competente per territorio. Per quesiti relativi all’attivazione della sorveglianza sanitaria, contattare l’Azienda Sanitaria competente per territorio o il numero dedicato del Ministero della Salute 1500.

È sempre possibile l’adozione, sul territorio nazionale, di misure più restrittive rispetto a quelle determinate con DPCM, da parte di Regioni, Province autonome e Comuni.

Prima di partire per entrare/rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui).

E’ disponibile un questionario per chi è in partenza per l’estero o deve rientrare in Italia, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l’ingresso in Italia né nel Paese di destinazione.

VAI AL QUESTIONARIO

In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l’Azienda Sanitaria competente per territorio. Per spostamenti dall’Italia all’estero, si raccomanda di consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri e di prendere contatto anche con l’Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia.

Permangono in molti Paesi del mondo sospensione del traffico aereo e chiusura delle frontiere marittime, aeree e terrestri. I voli sono ancora soggetti a frequenti cancellazioni. Si raccomanda di consultare sempre la compagnia aerea di riferimento per confermare l’operatività del proprio volo.

La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso di viaggiatori provenienti dall’Italia.

Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

 

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